A cura dello Studio Leonardo Ambrosi & Partners
L’art. 9, 1° comma, del DL 4/2022 (decreto “Sostegni ter”) ha esteso il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, istituito dall’art. 81 DL 104/2020 e già prorogato dall’art. 10, 1° comma, del DL 73/2021, anche alle spese sostenute per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nel 1° trimestre 2022.
L’agevolazione può essere fruita anche dalle asd/ssd iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività anche a livello giovanile.
Il beneficio è pari al 50% dei suddetti investimenti (IVA esclusa), nel limite delle risorse disponibili (90 milioni di euro per il 2020) e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
Condizione essenziale è che l’importo non sia inferiore a 10.000 euro e che il versamento venga effettuato tramite strumenti di pagamento tracciati e destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Le spese oggetto dell’agevolazione (ex art. 2, c. 2, DPCM 30/12/2020) devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente, da un revisore legale, da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile di un CAF.
Sono esclusi quegli investimenti in campagne pubblicitarie/sponsorizzazioni svolti nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.
Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d’imposta al periodo 01.01.2022 – 31.03.2022, la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista per il 2021 scaduto lo scorso 5 giugno.