Studio Leonardo Ambrosi & Partners il 27 Gennaio 2022
Con numerose sentenze depositate nel mese di dicembre 2021 ed a gennaio del nuovo anno (n. 41397/21; n. 41418/21; n. 41419/21; n. 41420/21; n. 41467/21; n. 41468/21; n. 41570/21; n. 175/22; n. 177/22; n. 952/22; n. 953/22; n. 954/22; n. 1091/22, n. 1092722, n. 1093/22; n. 1094/22; n. 2008/22 ) la Corte di Cassazione, ha stabilito che, al fine di beneficiare dell’esenzione contributiva, ex articolo 67, comma 1, lett m) del Tuir, le prestazioni rese dagli istruttori sportivi e dagli addetti agli impianti, devono:
– essere svolte a favore di sodalizi sportivi dilettantistici che, effettivamente, svolgono attività senza scopo di lucro;
– non essere riconducibili ad attività di lavoro dipendente, autonomo o coordinato continuativo;
– riguardare l’esercizio di attività sportive dilettantistiche svolte in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’asd/ssd.
Trattasi di decisioni che devono essere valutate con particolare attenzione anche in considerazione della riforma del lavoro sportivo, novella introdotta dal Dlgs 36/2021, i cui effetti decorreranno dal 31.12.2022.