Pubblicato da Studio Leonardo Ambrosi & Partners il 1 Ottobre 2021
L’art 67, lettera m), del Tuir consente alle asd/ssd di erogare, a favore di chi svolge attività sportiva dilettantistica, importi per cui è previsto un regime fiscale e previdenziale di favore (non concorrenza entro il limite dei 10.000 euro). Trattasi di somme qualificabili tra i redditi diversi,
Con sentenza del 23.08.2021 la sezione lavoro della Corte di appello di Roma ha classificato come lavoro autonomo gli importi percepiti da un istruttore possessore di un diploma rilasciato da un organismo affiliante. Secondo il predetto orientamento giurisprudenziale “la qualificazione deve essere effettuata prescindendo dalla natura del rapporto instaurato” e valutando il carattere professionale, la continuità della prestazione resa e la corresponsione di compensi non simbolici. Alla luce della sentenza sopra richiamata l’applicazione degli articoli 69 e 67, lettera m), del Tuir deve limitarsi ai soli rapporti occasionali. E’ dunque evidente che tutti quei rapporti professionali e continuativi, seppur al di sotto della soglia dei 10.000 euro, presentano delle criticità che, al fine di evitare spiacevoli/pesanti conseguenze, dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte di ogni ente sportivo interessato.