A cura dello Studio Leonardo Ambrosi & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6368 datata 08.03.2021, in tema di spese di sponsorizzazione, ha affermato che per determinare l’inerenza e di conseguenza la deducibilità dei costi deve essenzialmente verificarsi un nesso tra la spesa sostenuta e l’attività imprenditoriale svolta non sussistendo, al contrario, alcuna relazione con i ricavi conseguiti
Pertanto, in generale, l’inerenza di un costo non può essere esclusa basandosi sulla mera sproporzione tra quest’ultimo ed il presumibile ritorno commerciale per l’azienda. L’indeducibilità deve quindi riguardare esclusivamente quegli oneri sostenuti per finalità estranee all’attività imprenditoriale.
La fattispecie ha riguardato il ricorso di una società che, nel corso del 2010 e del 2011, aveva sponsorizzato alcune auto da gran turismo. Del caso i giudici di legittimità hanno stabilito che le due precedenti sentenze di merito, sfavorevoli al contribuente ed emesse dalla CTP di Pisa e dalla CTR Toscana, nell’avere esclusivamente considerato la correlazione tra costi e ricavi (anziché tra costi ed attività imprenditoriale) e nell’avere fondato su tale assunto il giudizio di antieconomicità e la conseguente indeducibilità dei costi sostenuti, debbono essere cassate.
Trattandosi di fattispecie alquanto controversa, precedenti contrari sono riscontrabili nella pronuncia della CTR Lazio n. 3030/1/16 o nell’ordinanza di Cassazione n. 5162/2020, si raccomanda un’attenta valutazione del singolo caso.