Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo. (21G00043) (GU Serie Generale n.67 del 18-03-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5,
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),
recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega
relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di
enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto
di lavoro sportivo;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, e in particolare, gli
articoli 4, 5, 7, 13, 18;
Vista la legge 14 giugno 1973, n. 366;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e, in particolare,
l'articolo 6;
Vista la legge 11 maggio 1990, n. 108, e, in particolare, gli
articoli 2, 4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'articolo
2, comma 26;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e, in
particolare, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare
l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare l'articolo
51;
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86;
Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
particolare, l'articolo 130;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, e, in particolare, l'articolo
1;
Visto il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione, del 17
febbraio 2015;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e, in
particolare, l'articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies;
Vista la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare,
l'articolo 54-bis;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e, in
particolare, l'articolo 3, comma 11;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo
1, comma 630;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare,
l'articolo 12-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n.
132 e in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002,
n. 316 e in particolare l'articolo 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del
Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia
e per le pari opportunita' e della famiglia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' del rapporto di
lavoro sportivo.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea. (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di
semplificazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2019, n. 191. Reca, in particolare all'art. 5, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),
i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega
relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
nonche' del rapporto di lavoro sportivo.
- La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento
ordinario n. 16, converte con modificazioni, il
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70. In particolare il comma 3,
dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi
con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020,
che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della
legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data
di scadenza di ciascuno di essi.
- La legge 17 ottobre 1967, n. 977, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276, disciplina la
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Si
applica ai minori di diciotto anni che hanno un contratto o
un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle
norme vigenti.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131, recante le norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento, disciplina lo
statuto dei lavoratori. In particolare, l'art. 4 (vieta
l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei
lavoratori), l'art. 5 (vieta accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita' per
malattia o infortunio del lavoratore dipendente), l'art. 7
(disciplina le norme relative alle sanzioni disciplinari),
l'art. 13 (disciplina le mansioni di lavoro) e l'art. 18
(disciplina il reintegro nel posto di lavoro).
- La legge 14 giugno 1973, n. 366, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1973, n. 173, disciplina
l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio
della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86, recante le norme
in materia di rapporti tra societa' e sportivi
professionisti, disciplina il professionismo sportivo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative al testo
unico delle imposte sui redditi, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento
ordinario n. 126.
- La legge 13 dicembre 1989, n. 401, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, reca gli
interventi nel settore del gioco e delle scommesse
clandestine e disciplina la tutela della correttezza nello
svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare,
l'art. 6 disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive nei confronti di persone
che risultano denunciate o condannate (anche con sentenza
non definitiva) nel corso degli ultimi cinque anni per
reati relativi a episodi di violenza in occasione di
manifestazioni sportive.
- La legge 11 maggio 1990, n. 108, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108, disciplina i
licenziamenti individuali nelle piccole imprese. In
particolare, l'art. 2 (disciplina la riassunzione o il
risarcimento del danno), l'art. 4 (non trova applicazione
nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o
di culto) e l'art. 5 (disciplina il tentativo obbligatorio
di conciliazione arbitrato e spese processuali).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, Supplemento ordinario, disciplina l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi. In
particolare, l'art. 5 disciplina le categorie riservatarie
e le preferenze. Al comma 4 vengono elencate le categorie
di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a
parita' di merito e di titoli.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190,
Supplemento ordinario n. 101:
- «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1997, n. 140,
reca «L'attuazione della delega conferita dall'art. 2,
commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al
Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito
presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS)».
- Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1998, n. 131,
disciplina la «Trasformazione degli Istituti superiori di
educazione fisica e l'istituzione di facolta' e di corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art.
17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2000, n. 50, recante
«Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 5 (Assicurazione dei lavoratori parasubordinati).
- (Omissis).
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e'
tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro
previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di
un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico
del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e'
costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo
quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo
unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal
lavoratore e' quello dell'azienda qualora l'attivita'
stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso
contrario, dovra' essere quello dell'attivita'
effettivamente svolta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento
ordinario n. 112, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 51, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305:
- Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione
degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono
soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti
tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle
Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i
casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello
svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia
derivata la morte o una inabilita' permanente.
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti le federazioni sportive
dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da
emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31
dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalita' tecniche
per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli
sportivi dilettanti, nonche' la natura, l'entita' delle
prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto
delle norme comunitarie in materia di assicurazione
antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione
sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con
la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di
assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17
dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 2005.».
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, recante
«Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli
sportivi italiani che versino in condizione di grave
disagio economico», dispone che agli sportivi italiani che
nel corso della loro carriera agonistica abbiano onorato la
Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza
internazionale in ambito dilettantistico o
professionistico, puo' essere attribuito un assegno
straordinario vitalizio, qualora sia comprovato che versino
in condizione di grave disagio economico. L'importo
dell'assegno straordinario vitalizio e' commisurato alle
esigenze dell'interessato e non puo', in ogni caso, essere
superiore a 15.000 euro annui. Sara' una Commissione a
decidere a chi assegnare il vitalizio
- Il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22
dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate che modifica le
direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.
1255/97, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 5 gennaio 2005, L 003.
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n.
249, Supplemento ordinario n. 170:
«Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva
agonistica di alto livello degli atleti di interesse
nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di
rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso
nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale.
Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa
opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo
nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha
sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che
sono dedicate a singole discipline e che possono essere
decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del capo del Dipartimento sono
disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di
corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali
del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo
133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e
gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo.
Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le
disposizioni vigenti in materia.».
- La legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, Supplemento
ordinario n. 136, recante «Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita». In particolare, dispone che all'art. 1
(Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina
in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore)
disciplina misure e interventi intesi a realizzare un
mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e
qualita', alla crescita sociale ed economica e alla
riduzione permanente del tasso di disoccupazione.
- Il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione,
del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle
direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di identificazione degli equidi, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 3
marzo 2015, L 59.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54,
reca «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54,
reca «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183».
- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
Supplemento ordinario n. 34, reca «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2015, n.
220, reca «Disposizioni recanti misure per la crescita e
l'internazionalizzazione delle imprese» e dispone in
particolare, all'art. 16 il (Regime speciale per lavoratori
impatriati), e' stato poi modificato dall'art. 5 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la
legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, recante:
"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi." pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151 - Supplemento
ordinario n. 26), si vedano i commi 5-quater e 5-quinquies.
- La legge 20 gennaio 2016, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2016, n. 25, reca
«Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei
minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione
nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni
nazionali, alle discipline associate o agli enti di
promozione sportiva».
- Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 4 maggio 2016, L 119.
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, Supplemento
ordinario n. 20, recante «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo», e' stato convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144,
Supplemento ordinario n. 31. In particolare, l'art. 54-bis
dispone la «Disciplina delle prestazioni occasionali, il
Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione
occasionale.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n, 143, Supplemento
ordinario n. 30, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato).
- (Omissis).
11. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, sono determinate le
modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei
gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito
dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale
inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che
accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella
Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle
attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici
sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni
rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere
riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere
l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle
disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in
deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e
il riconoscimento delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato
in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici
e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro".
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
Supplemento ordinario n. 43, reca «Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento
ordinario n. 62, reca «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia. e' stato convertito,
con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253
- Supplemento ordinario n. 37. In particolare, l'art.
12-bis (Interventi per il passaggio al professionismo e
l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili)
dispone l'istituzione del Fondo per il professionismo negli
sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di
2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro
per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
ottobre 1965, n. 257, reca «Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
2002, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio
2002, n. 156, reca «Regolamento con le modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di
polizia penitenziaria». In particolare l'art. 1 dispone che
l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria sia riservato, per un contingente non
superiore all'1% delle dotazioni organiche, ad atleti
riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali. I vincitori del concorso
sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 2002, n. 316, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2003, n. 71, reca «Regolamento concernente la
disciplina per il reclutamento e la dismissione
dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia
di finanza». In particolare l'art. 3 disciplina le
procedure per l'arruolamento degli allievi finanzieri da
destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualita' di
atleti, che deve avvenire mediante una procedura di
selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto
2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.
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