Linee Guida per la Costituzione di un nuovo Club
- Per la costituzione di un Club, è necessaria l’adesione di almeno dodici persone di diverse discipline sportive.
- I promotori dovranno porre particolare attenzione alla scelta dei fondatori e all’esame dei curricula sportivi, da compilarsi come da scheda anagrafica allegata, la quale dovrà essere compilata in ogni sua parte da ciascun aderente.
- Sarà da tenere in debito conto la capacità del costituendo Club di autofinanziarsi.
- La proposta dovrà essere formulata con atto scritto dai promotori stessi, o da altro Club, al Governatore di Area e in copia al Presidente del Distretto, o al Presidente del Distretto dove non esistono le Aree, corredata dai curricula degli interessati e dalla denominazione del nuovo Club, contenente un toponimo distintivo geografico territoriale.
- Il Governatore d’Area o il Presidente distrettuale competente verifica le condizioni di cui sopra ed entro trenta giorni trasmette un atto con parere motivato alla Segreteria Generale dando l’autorizzazione provvisoria all’apertura del Club.
- Il rappresentante dei Promotori o del Club proponente, indice una apposita riunione dei fondatori in cui si provvede alla nomina del Presidente e del Segretario del nuovo Club. Il neo Presidente invierà quindi alla Segreteria Generale copia della relazione della riunione e dell’atto costitutivo.
- La Segreteria Generale provvede all’iscrizione del nuovo Club nell’elenco generale, ed il Presidente Internazionale conferma la costituzione, inviando una carta di riconoscimento con il numero del Club.
- Il nuovo Club, entro tre mesi dalla riunione costitutiva dovrà provvedere all’adozione del proprio Statuto, che invierà alla Segreteria Generale affinché il Comitato di Presidenza lo renda esecutivo.
- Il Presidente del Club deve organizzare al più presto una riunione in forma solenne per ufficializzare la nascita del Club. Alla riunione presieduta dal Governatore e/o dal Presidente del Distretto devono essere invitati i Presidenti degli altri club della stessa Area e/o Distretto, oltre che tutti i fondatori e associati del nuovo Club. Il Presidente distrettuale o in caso d’impossibilità il Governatore d’area competente consegna ai fondatori e ai nuovi soci il distintivo ed il materiale informativo inviato dalla Segreteria Generale, nonché ogni opportuna documentazione panathletica; controfirma l’atto di costituzione del Club e lo consegna al nuovo Presidente.
- I Club per l’anno solare di costituzione verseranno al PI una quota d’ingresso nella misura che verrà annualmente stabilita dal CI attualmente pari a 100 euro. L’anno successivo dovrà corrispondere la quota di affiliazione pro-capite più la quota d’Area e/o di Distretto (se costituiti) fissata dagli stessi (deliberati dalle Assemblee).
- Il Consiglio Direttivo dei Club costituiti in anni dispari avrà come scadenza il 31 gennaio degli anni pari per permettere l’allineamento con gli altri Direttivi. In tal caso è consentita la rieleggibilità del Presidente per il biennio successivo
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