A cura Studio Leonardo Ambrosi & Partners
Con Ordinanza n. 25451 del 21.09.2021 la Cassazione ha sancito che nel caso di estinzione di un’associazione non riconosciuta la notifica di un avviso di accertamento alla stessa intestato può essere legittimamente effettuato all’ultimo legale rappresentante.
I giudici di legittimità ricordano che nello specifico la pretesa, non potendo più essere esperita direttamente nei confronti dell’ente cessato, è stata correttamente/legittimamente fatta valere nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, pertanto verso l’ultimo legale rappresentante, del caso unico destinatario di una obbligazione personale e solidale.