Per gentile concessione dello Studio Leonardo Ambrosi & Partners di Verona
- L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 114 pubblicata in data 16 febbraio 2021, ha precisato che un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro CONI che, tramite Convenzione stipulata con il Comune nella forma di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso d’uso, gestisce il palazzetto dello Sport può, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso dell’Ente proprietario dell’immobile, accedere alla detrazione fiscale ex articolo 119 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Per l’Amministrazione Finanziaria il beneficio del cd Superbonus è ammissibile a partire dal momento in cui per il concessionario si è verificata la disponibilità giuridica e materiale del bene, del caso fattispecie garantita da un idoneo sistema di protocollazione adottato dal Comune.
Si ricorda inoltre che l’agevolazione è concessa in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi relativi ad un immobile, o parte di esso, adibito a spogliatoio.
Ulteriori specifiche inerenti ai requisiti di accesso al “Superbonus” sono contenute nelle circolari n. 24/E e 30/E del 2020.