Pubblicato da Studio Leonardo Ambrosi & Partners il 17 Novembre 2023
Via libera alla nuova disciplina che stabilisce le condizioni alle quali le Pubbliche Amministrazioni possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo.
In data 14.11.2023 e stato firmato il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.
Il testo, adottato di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Istruzione e del merito e il Ministro dell’Università e della ricerca, chiede:
– l’assenza di cause di incompatibilità che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA;
– l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.
Il provvedimento ribadisce che l’attività di lavoro sportivo, se autorizzata:
– deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
– non deve pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
– non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
Infine, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata.
Viene precisato che l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, oltre ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane.
Il provvedimento è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.