Pubblicato da Studio Leonardo Ambrosi & Partners
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 26878 del 05.10.2021, ha chiarito che l’atto di trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali con fini di lucro non è soggetto a imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ex articolo 4, comma 1, lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, bensì, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), n.2, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, in misura proporzionale.
Secondo la Corte infatti, del caso, l’articolo 4 va letto nella sua interezza, quindi non solo la lettera c), che prevede la misura fissa per le modifiche statutarie, comprese le trasformazioni, ma anche la lettera a) in cui si prevede l’assoggettamento ad imposta proporzionale degli atti di costituzione e di aumento di capitale/patrimonio.
Secondo i giudici di legittimità l’operazione, “avendo travalicato i limiti dell’art 90 della L. 289/2002”, non può scontare l’imposizione fissa in quanto “nel nostro ordinamento vige un principio per cui la tassazione in misura fissa di un atto di trasformazione presuppone che eventuali atti societari precedenti ad esso collegati siano già stati assoggettati ad imposizione proporzionale, in mancanza dovendo essere sottoposto a quest’ultima proprio l’atto di trasformazione”.
L’agevolazione poteva pertanto essere invocata esclusivamente se l’operazione straordinaria si fosse concretizzata in una trasformazione da asd a ssd senza scopo di lucro ex articolo 90, comma 1, della L. 289/2002.
RISTORI PER I COMPRENSORI SCIISTICI
Il 30.09.2021 il Ministero del Turismo, tramite una serie di avvisi pubblicati sul proprio sito web, ha definito le procedure di erogazione dei ristori per alcuni soggetti fortemente penalizzati dalla pandemia. Trattasi di contributi a fondo perduto che, tra gli altri, saranno erogati agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici, per il ristoro delle perdite subite a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare i soggetti interessati devono essere in regola con il DURC ed esercitare, in via primaria o prevalente, l’attività identificata dal codice Ateco 49.39.01 (gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano).
L’istanza di accesso all’aiuto dovrà essere effettuata attraverso una procedura automatizzata compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto e raggiungibile all’indirizzo che, una settimana prima dell’apertura del portale informatico, sarà pubblicato sul sito del Ministero de Turismo al seguente link https://www.ministeroturismo.gov.it/.
L’assegnazione dei contributi verrà disposta con decreto del Direttore Generale competente, ovvero del Segretario Generale, a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, che dovessero comportare rettifiche al riconoscimento dell’agevolazione.
Avviso impianti di risalita
NUOVE LINEE GUIDA PER LO SPORT DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA IN GENERE
Il Dipartimento per lo Sport, in data 05.10.2021, a seguito dell’introduzione dell’obbligo del green pass, ha approvato le nuove “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”. In estrema sintesi si segnala:
– controllo sulla validità del green pass in capo ai titolari o gestori dei servizi e delle attività al momento dell’accesso agli impianti da parte di associati, tesserati o terzi;
– controllo sulla validità del green pass in capo al datore di lavoro nei confronti di chi, all’interno dell’impianto sportivo, svolge un’ attività lavorativa, compresa anche la formazione o il volontariato.
Su indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico è sempre consigliata, al momento dell’accesso, la rilevazione della temperatura ed è ora consentito, all’interno degli spogliatoi l’utilizzo dell’asciugacapelli. Si sottolinea infine che per quanto riguarda le piscine la densità di affollamento in vasca passa da 5 mq a 7 mq di superficie acqua a persona.