Studio Leonardo Ambrosi & Partners
Lo scorso 5 maggio, in sede di conversione in legge del DL 41/2020 (decreto “sostegni”) il Senato ha approvato un emendamento al Decreto legislativo36/2020, attuazione dell’articolo 5 della L. 86/2019 (Riforma dello sport), che rinvia al 31.12.2023 le disposizioni in materia di lavoro sportivo (artt 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del D.lgs 36/2020) e vincolo sportivo (articolo 31 del Dlgs 36/2020).
Per quanto riguarda il D.lgs 36/2020 resta confermata al 1° gennaio 2022:
– l’esclusione delle cooperative tra le forme giuridiche che potranno considerarsi sodalizi sportivi dilettantistici;
– l’indicazione, nei nuovi statuti delle asd/ssd, di esercitare in via stabile e principale l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche salva la previsione di attività secondarie strumentali la cui individuazione è demandata ad un apposito decreto attuativo.
Differimento al 31.12.2023 anche per tutti gli altri decreti sulla riforma dello sport. Trattasi del D.lgs 37/2021 (Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive – professione dell’agente sportivo), del D.lgs 38/2021 (sicurezza, ammodernamento e costruzione impianti sportivi), del D.lgs 39/2021 (semplificazione adempimenti e nuovo registro) e del D.lgs 40/2021 (sicurezza discipline sportive invernali).