A cura Studio Leonardo Ambrosi & Partners
Il Collegio di Garanzia del CONI, riunitosi a Sezioni Unite lo scorso 26 marzo, con decisione n. 29/2021, ha specificato che i sodalizi sportivi dilettantistici, al fine di ottenere l’iscrizione nel registro CONI devono svolgere sia attività sportiva che didattica.
A dire del Collegio, contrariamente a quanto scritto all’articolo 90, comma 18, della L 289/2002 e all’articolo 35, comma 5, del DL 30/2008, non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione “e” come un “e/o”, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività”.
Conseguentemente, al fine di ottenere il cd “riconoscimento sportivo”, le associazioni/società sportive dilettantistiche sono obbligate ad organizzare corsi di avviamento allo sport ed a partecipare/organizzare gare e/o manifestazioni agonistiche riconosciute dal proprio organismo di affiliazione.
Frattanto occorre considerare quanto previsto dal Dlgs 39/2021 (“Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”), testo in vigore dal 01.01.2022, per cui il Dipartimento per lo Sport, entro i sei mesi successivi (31.07.2022), sarà tenuto ad emanare un Provvedimento al fine di disciplinare la tenuta, la conservazione e la gestione di un nuovo registro.
In pratica verrà abrogato l’articolo 7 del DL 136/2014, disposizione che attribuisce al CONI la funzione di unico certificatore dell’attività sportiva svolta dagli enti. Quindi l’attuale registro sarà sostituito con il nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto a cura del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Ora: considerata la definizione di sport data dalla lettera “nn” dell’articolo 2 del Dlgs 36/2021 (“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”, a conferma di quanto già previsto dal legislatore nel 2002 e nel 2008, si auspica che il Dipartimento per lo sport nel sopra accennato Provvedimento possa porre definitivamente fine alla controversia sorta.